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Dal 2016 spariscono le collaborazioni a progetto: addio ai Co.Co.Co.

lentepubblica.it • 13 Aprile 2015

co.co.co, co co coE’ stato trasmesso alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato dopo una gestazione di quasi due mesi il testo del decreto legislativo in materia di riordino dei contratti.

 

Il testo “bollinato” dalla Ragioneria del Dlgs sul riordino dei contratti, conferma la stretta sulle collaborazioni a progetto a partire dal 2016. A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto e, comunque, dal 2016 non potranno più essere attivati rapporti di collaborazione caratterizzati da mono-committenza.

 

Le collaborazioni a progetto resteranno solo in 4 casi: se sono disciplinate da accordi collettivi stipulati con le confederazioni; se si tratta di prestazioni intellettuali svolte da professionisti iscritti ad albi professionali; di sindaci o componenti dei collegi o organi di controllo delle società; per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

 

Resteranno comunque valide le collaborazioni già attivate prima dell’entrata in vigore del provvedimento: si prevede però una sanatoria, a partire dal 1° gennaio 2016, per i datori di lavoro che stabilizzano.

 

Nel provvedimento spunta anche una clausola di salvaguardia per assicurare la copertura economica nel caso ci fosse un’ondata di trasformazioni di collaborazioni in contratti a tempo indeterminato e il plafond di risorse messo a disposizione dalla legge di stabilità non fosse sufficiente. In quel caso il ministero dell’Economia provvederà «all’introduzione di un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi». La clausola di salvaguardia è solo un piano B, che scatterebbe in caso d’emergenza e può anche essere disinnescata in corso d’opera, come spesso accade, trovando copertura alternative.

 

Il testo trasmesso alle commissioni lavoro di Camera e Senato per i pareri contiene un’altra novità sul fronte collaborazioni, rispetto alla stesura approvata dal consiglio dei ministri lo scorso 20 febbraio. Si chiarisce che le Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) possono essere utilizzate nel settore pubblico, in attesa che arrivi in porto la riforma della pubblica amministrazione all’esame del Senato. Dal 2017, però, saranno vietate quelle «continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità organizzate dal committente». Insomma quelle fittizie, che cioè nascondono un rapporto di lavoro dipendente.

 

Le altre misure. Per il resto il decreto conferma le novità già emerse nel Cdm di Febbraio. Sono definitivamente abrogati i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (10%).

 

Per quanto attiene al lavoro accessorio il testo prevede un aumento dell’importo percepibile annualmente dal lavoratore fino a 7.000 euro (restando comunque nei limiti della no-tax area) e l’introduzione della tracciabilità dell’attività del lavoratore occasionale con tecnologia sms. Si punta, inoltre, a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro.

 

Il decreto inoltre interviene in materia organizzazione aziendale migliorando la flessibilità di alcuni strumenti. In particolare l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore senza modificare il suo trattamento economico fondamentale, fatta salva la possibilità di accordi tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere ulteriori clausole di flessibilità al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bernardo Diaz
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